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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-LEGISLAZIONE:
La Valle dei Coralli segue,nell’ambito dei
trattamenti dei dati,quanto stabilito dalla legge
del 31.12.1966 n.675
Art. 9 _ Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Art. 10 _ Informazioni rese al momento della
raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle
finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è
data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II _ Diritti dell'interessato nel
trattamento dei dati
Art. 11 _ Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, e in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art. 12 _ Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati
anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Art. 13 _ Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 _ Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto_legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto_legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari nonché la tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III _ Sicurezza nel trattamento dei dati,
limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento
del danno
Art. 15 _ Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2,
in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 _ Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 _ Limiti all'utilizzabilità di dati
personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui
al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18 _ Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
Sezione IV _ Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 _ Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art. 20 _ Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del
presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 _ Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie
di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati
anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la
materia. da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica
inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attività economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
OM
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